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Sez. L - , Sentenza n. 2839 del 06/02/2018 (Rv. 647403 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Contributi Inail - Prescrizione - Decorrenza - Dichiarazione del datore di lavoro di attività diversa - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647403-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

La prescrizione del credito dell'I.N.A.I.L. verso i datori di lavoro, avente ad oggetto i premi di assicurazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, decorre dall'inizio della lavorazione protetta, quanto alla prima rata, e dal decimo giorno dall'inizio di ciascun periodo lavorativo, per le rate successive, senza che rilevi la denunzia del datore di lavoro di un'attività diversa rispetto a quella effettivamente svolta; l'art. 2935 c.c., infatti, stabilendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, esclude che possa darsi rilievo agli impedimenti soggettivi, ancorchè determinati dal fatto del debitore, nè è possibile rimettere la decorrenza della prescrizione alla mera volontà del soggetto onerato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)