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Sez. L, Sentenza n. 7458 del 21/05/2002 (Rv. 554602 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Cessazione del rapporto d'affitto d'azienda - Restituzione dell'azienda al cedente - Disciplina prevista dall'art. 2112 cod. civ. - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554602-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'art. 2112 cod. civ., che regola la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione - ove rimanga immutata l'organizzazione dei beni aziendali, con lo svolgimento della medesima attività - in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sè il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di restituzione all'originario cedente dell'azienda da parte del cessionario per cessazione del rapporto di affitto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555, Decreto Legisl. 29/12/1990 num. 428 art. 47, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)