Sez. 2, Sentenza n. 47205 del 16/11/2004 Cc. (dep. 06/12/2004) Rv. 231091 - 01
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER MATERIA | Danneggiamento aggravato - Competenza del giudice di pace - Esclusione - Neutralizzazione dell'aggravante per effetto di attenuanti - Irrilevanza.
GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER MATERIA
Esula dalla competenza del giudice di pace e non può, quindi, essere sanzionato con le pene previste dall'art. 52 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il reato di danneggiamento aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 635 cod. pen., nulla rilevando che l'aggravante sia stata, all'esito del giudizio, neutralizzata per effetto della riconosciuta sussistenza di circostanze attenuanti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)