Sez. 5, Sentenza n. 22830 del 15/04/2004 Ud. (dep. 14/05/2004) Rv. 228825 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE | Regime punitivo più favorevole introdotto dall'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Ragione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE
Il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, lett. b), D.Lgs. n. 274 del 2000 (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) non si applica al delitto di lesioni volontarie aggravato a norma degli artt. 585 e 577 cod. pen., neanche se le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto della concessione di attenuanti, in quanto esso non è attribuito alla competenza del giudice di pace - presupposto per il più mite regime punitivo - trattandosi di delitto perseguibile di ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585, Cod. Pen. art. 577, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)