Sez. 2, Sentenza n. 11284 del 10/11/1998 (Rv. 520535 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Obbligo di svolgere personalmente l'incarico - Sussistenza - Responsabilità per sostituti ed ausiliari (art. 1228 cod. civ.) - Diligenza e perizia rapportate alla professione esercitata - Conseguenze - Risultato pratico perseguito dal cliente - Rilevanza - Trasferimento immobiliare nelle province dell' ex Impero austro - ungarico - Intavolazione - Obbligo di seguire personalmente e sollecitamente la procedura dell' intavolazione fino al compimento - Sussistenza - Richiesta di collaborazione ad un collega notaio - Irrilevanza - Responsabilità esclusiva verso il cliente - Configurabilità.
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Il notaio è obbligato ad eseguire personalmente l'incarico assunto - ed è perciò responsabile, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., dei sostituti ed ausiliari di cui si avvale - con la specifica diligenza e perizia dovute per la professione che esercita, avuto riguardo al raggiungimento del risultato pratico perseguito dal cliente; pertanto se egli è incaricato del trasferimento di un immobile situato nelle province italiane appartenute all'Impero Austro - Ungarico, ove, ai sensi dell' art. 2 R.D. 28 marzo 1929 n.499 per l'acquisto dei diritti reali è necessaria l'intavolazione, sussiste il suo difetto di diligenza professionale ed imperizia per inosservanza di regole tecniche se non segue personalmente e sollecitamente l'esecuzione della relativa procedura, indipendentemente dalla solerzia di un collega richiesto di collaborare, con conseguente responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato dal non compimento dell'incarico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2232, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1703, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)