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Sez. 1, Sentenza n. 2396 del 18/03/1997 (Rv. 503093 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Rapporto tra notaio e cliente - Natura - Mandato - Obbligo del notaio di fare il possibile per la realizzazione del risultato prefisso dal cliente - Sussistenza - Dovere del cliente di utilizzare l'ordinaria diligenza al fine di evitare il danno - Configurabilità - Fattispecie in tema di stipula di un unico atto per l'acquisto di due immobili e di conseguente negazione dei benefici tributari per la "prima casa".
Stato
decisa il 1997-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503093-01

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Tra il notaio ed il cliente intercorre un rapporto professionale inquadrabile nello schema del mandato, in virtù del quale il primo è tenuto a fare tutto quanto è nelle sue possibilità per la realizzazione del risultato pratico che il secondo si prefigge; tuttavia, la pretesa violazione di detto obbligo e l'eventuale danno che ne sia derivato non possono essere posti a carico del notaio se il cliente non s'è premurato di evitarne l'incidenza, usando l'ordinaria diligenza di cui al secondo comma dell'art. 1227 cod. civ. (nella specie, il cliente acquistava con un unico atto due immobili, chiedendo di usufruire dei benefici concessi per l'acquisto della "prima casa"; l'Ufficio del registro negava il riconoscimento beneficio ed il notaio versava, di propria tasca, un'ulteriore somma per la registrazione, chiedendone poi il rimborso al cliente; quest'ultimo si rifiutava di rimborsare il notaio, il quale otteneva decreto ingiuntivo; il giudice di merito accoglieva l'opposizione del cliente, sul presupposto che il notaio avrebbe dovuto supporre che, stipulando un unico atto, sarebbero sorte questioni per il conseguimento del beneficio in questione e che, in ogni caso, il notaio avrebbe dovuto coltivare il ricorso innanzi alla commissione tributaria. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito, in quanto il giudice aveva del tutto omesso di accertare se il cliente aveva adottato l'ordinaria diligenza per evitare l'incidenza del danno, sperimentando il menzionato ricorso tributario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)