Sez. 1, Sentenza n. 16859 del 25/08/2004 (Rv. 576225 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Esercizio di azione causale da parte di portatore di titolo di credito - Deposito del titolo in originale - Necessità - Omesso deposito - Conseguenze - Ammissione del credito con riserva.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, anche il portatore di un titolo di credito che eserciti l'azione causale ha l'onere di produrre il titolo in originale ai sensi dell'art. 66 R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 e dell'art. 58 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e, in mancanza, il credito deve essere ammesso con riserva, essendo la produzione del titolo (si configuri l'onere del deposito come requisito per l'esame del merito della domanda, ovvero quale requisito di proponibilità della domanda stessa) intesa ad evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria, ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)