Sez. 1, Sentenza n. 5086 del 19/04/2000 (Rv. 535853 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Deposito della cambiale in cancelleria - Onere - Inosservanza - Rilevabilità - Eccezione di parte - Necessità - Decreto ingiuntivo - Emanazione - Ammissibilità.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
L'onere del deposito in cancelleria della cambiale di cui all'art. 66, comma terzo, del R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali ovvero delle condizioni dell'azione, ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda e la sua inosservanza è rilevabile solo su eccezione di parte; conseguentemente, e tenuto conto che l'attore può assolvere l'onere fino al momento della precisazione delle conclusioni in primo o in secondo grado, l'omesso deposito delle cambiali non impedisce l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)