Sez. 1, Sentenza n. 13073 del 08/09/2003 (Rv. 566626 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Esercizio di azione causale da parte di portatore di titoli di credito - Domanda di ammissione accolta con riserva di produzione dei titoli di credito - Portata e finalità della riserva - Giudizio di opposizione - Ambito.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In sede di domanda di ammissione al passivo fallimentare, il portatore di un titolo di credito che eserciti azione causale deve produrre il titolo in originale ai sensi degli artt. 66 l. cambiaria e 58 l. assegno, posto che, in mancanza di tale produzione, il credito, pur provato, deve essere ammesso con riserva; detta riserva, peraltro, concerne documenti giustificativi richiesti, non quale integrazione di una prova, allegata ma non prodotta, bensì quale requisito di proponibilità della domanda, previsto a tutela del debitore, ad evitare la possibilità dell'insinuazione di altri creditori in via cambiaria, ovvero per assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso. Ne deriva che, a fronte di un provvedimento di ammissione con riserva di produzione dei titoli di credito, il giudizio di opposizione può avere soltanto due possibili oggetti, e cioè l'accertamento della conformità dei titoli prodotti a quelli richiesti con la riserva, ove ad essa l'opponente presti acquiescenza, ovvero l'accertamento della legittimità della stessa riserva, ove l'opponente la contesti; mentre resta escluso che l'opposizione possa avere ad oggetto la prova del credito già fornita nel corso della verificazione del passivo e già positivamente valutata dal giudice delegato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)