Sez. 1, Sentenza n. 3745 del 26/07/1978 (Rv. 393271 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - DICHIARAZIONE DI NULLITA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELL'IMPOSTA DI UN ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN ACCOGLIMENTO DI UN'ECCEZIONE NON ESPRESSAMENTE RIPROPOSTA CON IL GRAVAME - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - DICHIARAZIONE DI NULLITA DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELL'IMPOSTA DI UN ACCERTAMENTO TRIBUTARIO IN ACCOGLIMENTO DI UN'ECCEZIONE NON ESPRESSAMENTE RIPROPOSTA CON IL GRAVAME - VIZIO DI EXTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA.*
Nel processo tributario sono applicabili, purche non incompatibili, le norme del processo civile, con l'osservanza dei principi fondamentali di esso, fra cui quello del contraddittorio, della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato e della rilevabilita d'ufficio della preclusione derivante dal giudicato formatosi nello stesso processo. Onde incorre nel vizio di extrapetizione la commissione centrale delle imposte che dichiari la nullita di un accertamento tributario in accoglimento di un'eccezione non espressamente riproposta con il gravame che doveva ritenersi rinunciata. (V 265/73, mass n 362118).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)