Sez. 1, Sentenza n. 3174 del 14/05/1981 (Rv. 413745 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA APPLICABILE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - IMPUGNAZIONE TARDIVA - FORMAZIONE DAL GIUDICATO - MANCATO ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - CONSEGUENTE ERRONEO ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISCIPLINA APPLICABILE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - IMPUGNAZIONE TARDIVA - FORMAZIONE DAL GIUDICATO - MANCATO ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE CENTRALE - CONSEGUENTE ERRONEO ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - PRECLUSIONE DERIVANTE DAL GIUDICATO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
Nel procedimento tributario, ora regolato dal DPR 26 ottobre 1972 n 636, sono applicabili, purche non incompatibili con le norme del citato decreto e con quelle disciplinanti le singole imposte, le Disposizioni generali del processo civile ed i principi fondamentali di esso, tra i quali quello della preclusione derivante dal giudicato interno. Ne consegue che ove sia stata, impugnata tardivamente la decisione della commissione tributaria di secondo grado e la commissione tributaria centrale, invece di rilevare il giudicato formatosi su detta decisione, abbia esaminato erroneamente il merito della controversia, la preclusione derivante dal predetto giudicato va rilevata d'ufficio nel giudizio di Cassazione avverso tale ultima pronunzia, con Cassazione senza rinvio della medesima. (V 6081/79, mass n 402797; (V 5650/79, mass n 402248; (V 3745/78, mass n 393271).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)