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Sez. 1, Sentenza n. 8964 del 24/08/1995 (Rv. 493706 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Diritto di operare la compensazione - Esercizio da parte del creditore - Provvedimento di esclusione di tale diritto da parte dell'organo preposto alla procedura - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493706-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, allorquando al commissario liquidatore venga sottoposto dal creditore il diritto di operare la compensazione ai sensi dell'art. 56 legge fallimentare e non vi sia un provvedimento di esclusione di tale diritto da parte dell'organo preposto alla procedura, interviene una preclusione che impedisce di modificare lo stato passivo così formato (nella specie, il commissario aveva chiesto che una banca fosse condannata a restituire alcuni titoli azionari intestati al fallito e custoditi per conto di quest'ultimo. Il giudice del merito, accertato che il commissario nel formare lo stato passivo aveva ammesso il minor credito della banca stessa nei confronti dell'impresa fallita, risultante dalla detrazione in compensazione delle cennate azioni con il detto credito, rigettò la domanda. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato l'impugnata sentenza).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)