Sez. 1, Sentenza n. 12431 del 16/12/1993 (Rv. 484744 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere | Formazione dello stato passivo - Disciplina applicabile - Pretesa creditoria nei confronti dell'amministrazione straordinaria - Accertamento nell'apposito procedimento di formazione dello stato passivo davanti al commissario - Necessità - Legge n. 391 del 1988 - Incidenza su tale disciplina - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere
L'amministrazione straordinaria, per effetto del rinvio disposto dall'art. 1, quinto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 95, è assoggettata alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa e, quindi, alla normativa concernente la formazione dello stato passivo contenuta negli artt. 207 - 209 L.F.. Ne consegue che, in forza del richiamo che l'art. 201, primo comma, effettua all'art. 52 di tale legge, il creditore concorrente, per divenire concorsuale, deve sottoporre la propria pretesa al vaglio commissariale, nell'apposito procedimento di formazione del passivo, che riveste carattere di esclusività, sì da impedire la costituzione di un titolo, per la partecipazione al concorso, nella sede ordinaria e fuori del procedimento stesso, senza che possa argomentarsi in contrario dal richiamo alla legge 23 agosto 1988, n. 391, la quale, devolvendo ai tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro gli atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria o resi nel corso della procedura di vendita e prevedendo l'estinzione di ufficio dei giudizi pendenti innanzi l'autorità giudiziaria, esaurisce la propria portata normativa nell'istituzione della competenza del giudice amministrativo a conoscere dei detti ricorsi, senza alcuna limitazione al principio per cui ogni pretesa nei confronti dell'amministrazione straordinaria deve essere fatta valere nel procedimento di accertamento dei crediti davanti al commissario, salva la possibilità di invocare l'intervento giudiziale attraverso l'opposizione di cui all'art. 95 della legge fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 art. 1 CORTE COST., Legge 23/08/1988 num. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)