Sez. L, Sentenza n. 2683 del 23/04/1985 (Rv. 440470 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - INIZIALE DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI UNA DETERMINATA QUALIFICA - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA INFERIORE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - PROPOSIZIONE DI DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - INIZIALE DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI UNA DETERMINATA QUALIFICA - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA INFERIORE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - PROPOSIZIONE DI DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
La domanda di attribuzione, in ragione delle mansioni, di una determinata qualifica, superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro, include sempre, per necessità logica, quella di qualsiasi qualifica migliorativa intermedia che viene perciò a risultare virtualmente proposta e suscettibile di accoglimento, con la conseguenza che la riproposizione espressa della detta istanza nel giudizio di appello non costituisce domanda nuova, vietata a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., in quanto già compresa nell'oggetto del giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)