Sez. 2 - , Sentenza n. 8857 del 24/10/2018 Ud. (dep. 01/03/2019) Rv. 275614 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Plurimi atti di disposizione patrimoniale - Pluralità di reati - Sussistenza - Giudizio di appello - Assoluzione da una delle ipotesi ritenute in primo grado - Rideterminazione della pena - Necessità - Unico capo di imputazione - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In tema di circonvenzione di incapace, in caso di plurimi atti di disposizione patrimoniale compiuti dalla vittima in tempi e circostanze diversi, sussistendo una pluralità di reati, ove il giudice di appello pervenga alla conclusione di assolvere l'imputato in relazione ad alcune delle ipotesi contestate e ritenute in primo grado, sullo stesso incombe l'obbligo di ridurre la pena inflitta e ciò indipendentemente dalla avvenuta contestazione dei medesimi fatti un unico capo di imputazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)