Sez. 5, Sentenza n. 2915 del 10/12/2013 Ud. (dep. 22/01/2014) Rv. 257966 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Contestazione di un unico reato di bancarotta composto da una pluralità di fatti - Assoluzione dall'imputazione di una delle condotte distrattive - Rideterminazione della pena - Necessità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In tema di divieto di "reformatio in peius", qualora l'imputato, cui sia contestato un unico reato di bancarotta per distrazione composto da una pluralità di fatti, venga assolto in sede di appello dall'imputazione di una delle condotte distrattive di cui sia stato ritenuto responsabile in primo grado, si impone, ex art. 597, comma quarto, cod. proc. pen., la riduzione in misura corrispondente della pena complessivamente irrogata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)