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Sez. 1, Sentenza n. 17777 del 27/03/2008 Ud. (dep. 05/05/2008) Rv. 240279 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Unico reato di bancarotta composto di una pluralità di fatti - Pronuncia d'assoluzione o di non doversi procedere per prescrizione relativamente ad uno dei fatti - Rideterminazione della pena da parte del giudice d'appello - Necessità.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240279-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Nel caso d'unico reato di bancarotta composto di una pluralità di fatti, qualora dall'accoglimento dell'appello dell'imputato derivi una pronuncia d'assoluzione o di non doversi procedere per intervenuta prescrizione relativamente a taluno dei fatti stessi, trova applicazione il disposto dell'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen., con il conseguente obbligo del giudice d'appello di ridurre in misura corrispondente la pena complessiva irrogata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)