Sez. 6, Sentenza n. 5220 del 12/01/2018 Ud. (dep. 02/02/2018) Rv. 272186 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Esclusione di una circostanza aggravante relativa al reato più grave - Determinazione della pena base in misura identica a quella determinata in primo grado - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Fattispecie relativa all'esclusione di una circostanza indipendente.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dopo avere escluso una circostanza aggravante relativa al reato più grave, determina la pena base in misura identica a quella determinata in primo grado. (Fattispecie relativa all'esclusione in sede di appello della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in cui la Corte ha precisato che tale principio trova applicazione anche con riferimento alle circostanza c.d. indipendenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)