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Sez. 4, Sentenza n. 18086 del 24/03/2015 Ud. (dep. 29/04/2015) Rv. 263449 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Esclusione della recidiva - Pena base superiore rispetto a quella determinata in primo grado, ancorché la pena complessivamente inflitta risulti inferiore - Violazione del divieto di reformatio in peius - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263449-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. (Fattispecie in cui il giudice di appello ha escluso la recidiva determinando la pena base in sei anni e tre mesi di reclusione oltre la pena pecuniaria, laddove il giudice di primo grado aveva determinato la pena base in sei anni di reclusione, ancorché la pena complessivamente irrogata risultasse inferiore a quella inflitta in primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)