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Sez. U, Sentenza n. 3662 del 09/08/1989 (Rv. 463614 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UNA ASSOCIAZIONE SINDACALE DI UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI TRASPORTO PER DENUNCIARE IL COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DELLA DATRICE DI LAVORO CONSISTITO SULLA MANIFESTAZIONE DEL PROPOSITO DI IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ADERENTI A UN FUTURO SCIOPERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463614-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UNA ASSOCIAZIONE SINDACALE DI UN'AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI TRASPORTO PER DENUNCIARE IL COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DELLA DATRICE DI LAVORO CONSISTITO SULLA MANIFESTAZIONE DEL PROPOSITO DI IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ADERENTI A UN FUTURO SCIOPERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITÀ.*

La controversia promossa da un'associazione sindacale del personale di un'azienda municipalizzata di trasporto, per denunciare il comportamento antisindacale della datrice di lavoro consistito nella manifestazione del proposito di irrogare sanzioni disciplinari a carico degli aderenti ad un futuro sciopero, è devoluta alla giurisdizione ordinaria, ed alla Competenza funzionale del pretore ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, trattandosi di condotta, lesiva di un interesse (alla riuscita dello sciopero) esclusivo del Sindacato, che non si è concretata nell'effettiva adozione di provvedimenti disciplinari, come tali suscettibili di Sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 58 all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148. (V 2468/86, mass n 445561; (V 4045/85, mass n 441568; (V 4399/84, mass n 436300).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)