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Sez. 5, Sentenza n. 7246 del 13/01/2021 Cc. (dep. 24/02/2021) Rv. 280475 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Violazione del divieto di bilanciamento delle circostanze privilegiate ex art. 624-bis, comma quarto, cod. pen. - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni - Applicabilità delle circostanze attenuanti non privilegiate.
Stato
decisa il 2021-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280475-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di patteggiamento, è ammissibile, versandosi in ipotesi di pena illegale, il ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui si deduca il mancato rispetto del criterio di calcolo della pena previsto dall'art. 624-bis, comma quarto, cod. pen. per non aver sottratto le circostanze aggravanti privilegiate di cui all'art. 625 cod. pen. al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche. (In motivazione la Corte ha precisato che, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-bis, comma terzo, e 625 cod. pen., sulla pena determinata in ragione dell'aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti - nella specie, la recidiva - non privilegiate).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis com. 3, Cod. Pen. art. 624 bis com. 4, Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 6 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)