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Sez. 2, Sentenza n. 28306 del 25/06/2021 Cc. (dep. 21/07/2021) Rv. 281804 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Concordato in appello - Ricorso per cassazione - Motivi deducibili - Reato contravvenzionale giudicato in primo grado con rito abbreviato - Riduzione della pena in misura di un terzo e non della metà - Pena illegale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281804-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

Avverso la sentenza resa all'esito di concordato sui motivi d'appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la pena determinata, in relazione a reato contravvenzionale giudicato in primo grado con rito abbreviato, mediante riduzione in misura di un terzo e non della metà, giacché in tal caso ricorre un'ipotesi, non già di irrogazione di pena illegale, bensì di errata applicazione di legge processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)