Sez. 2, Sentenza n. 53645 del 08/09/2016 Cc. (dep. 16/12/2016) Rv. 268978 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Produzione di documenti relativi a nuovi elementi probatori - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel giudizio di appello cautelare, anche nella fase di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, possono essere introdotti nuovi elementi probatori, sia in ordine alla gravità indiziaria, sia con riguardo all'esistenza delle esigenze cautelari, a condizione che le produzioni del pubblico ministero e dell'indagato siano relative agli stessi fatti già oggetto di valutazione da parte del primo giudice della cautela. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione di documentazione attestante la pendenza di procedimenti relativi ad altri fatti di reato, in quanto elementi in astratto rilevanti ai fini del giudizio devoluto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)