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Sez. 2, Sentenza n. 8854 del 09/02/2016 Cc. (dep. 03/03/2016) Rv. 266100 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Art. 627 cod. proc. pen. - Giudizio di rinvio cautelare - Elementi sopravvenuti - Estensione dei poteri cognitivi del giudice - Possibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266100-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In tema di impugnazioni riguardanti provvedimenti cautelari, il giudice del rinvio può prendere in considerazione elementi sopravvenuti dopo l'emissione (o il diniego di emissione) della misura cautelare, ma tale potere è condizionato oltre che dalle valutazioni espresse dalla Corte di legittimità nel giudizio rescindente, dalla esigenza che i fatti nuovi posti a base del rinnovato appello incidano sull'originaria legittimità del titolo cautelare trovando, in caso contrario, la loro naturale rilevanza nell'ambito di una autonoma richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il giudice del rinvio, invece di confermare o annullare, secondo i principi di diritto affermati nella sentenza rescindente, l'ordinanza di ripristino della misura cautelare sospesa dal gip nei confronti di una persona giuridica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231 del 2001, aveva disposto la revoca della misura per difetto sopravvenuto delle condizioni che ne legittimavano l'applicazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 49, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 50, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)