diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8658 del 29/04/2015 (Rv. 635559 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Assoggettabilità all'imposta - Cartelli indicanti marchi delle aziende produttrici di aereogeneratori - Assoggettabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635559-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia soltanto una mera finalità distintiva. Ne consegue che, se di rilevanti dimensioni e collocate in zona esposta al pubblico, sono assoggettate ad imposta anche le scritte riproducenti il marchio dell'azienda produttrice, apposte su beni strumentali aziendali (nella specie, aereogeneratori), anche se installati in zona a traffico ridotto ed a forte vocazione eolica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)