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Sez. 5 - , Ordinanza n. 11530 del 11/05/2018 (Rv. 649849 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Presupposto impositivo - Segni distintivi - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649849-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili quando, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità con cui viene utilizzato, il segno risulti obiettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non abbia, quindi, soltanto una mera finalità distintiva.(Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il presupposto impositivo rispetto a scritte riproducenti il marchio di due aziende produttrici di torri eoliche, stampigliate su sessanta aerogeneratori istallati in zona a traffico ridotto ed a forte vocazione eolica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)