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Sez. 2, Sentenza n. 4937 del 18/08/1981 (Rv. 415703 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - INIBITORIA EX ART. 844 COD. CIV. E AZIONE ORDINARIA DI RESPONSABILITÀ AQUILIANA - AUTONOMIA RECIPROCA - EFFETTI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1981-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415703-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - INIBITORIA EX ART. 844 COD. CIV. E AZIONE ORDINARIA DI RESPONSABILITÀ AQUILIANA - AUTONOMIA RECIPROCA - EFFETTI RISPETTIVI.*

L'inibitoria ex art. 844 cod. civ. e l'Azione ordinaria di responsabilità aquiliana conservano reciproca autonomia, anche nelle ipotesi in cui l'Esercizio della prima si risolve nella liquidazione di un indennizzo in favore del proprietario che subisca pregiudizio per effetto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità. Infatti, ove tali immissioni siano ritenute dal giudice giustificate da esigenze produttive e dalle necessità di una determinata zona e quindi non suscettibili di essere vietate, il proprietario del fondo vicino, che abbia agito ex art 844 citato, va compensato, per il predetto pregiudizio, con un indennizzo da atto lecito che non può superare la diminuzione del valore venale della proprietà per effetto delle molestie del vicinato industriale. Al di fuori, invece, delle ipotesi nelle quali il proprietario debba tollerare le immissioni, o perché lecite o perché consentite dall'autorità giudiziaria, nel caso di contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, tutte le altre invasioni sono illecite e possono essere respinte con l'Esercizio dell'Azione negatoria e, se producono danni, questi possono essere risarciti secondo le norme ordinarie, anche oltre la mera entità della diminuzione suddetta. (V. 1796/76, mass. N. 380580; (V. 4156/57, mass. N. 880620).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)