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Sez. U, Sentenza n. 4156 del 26/10/1957 (Rv. 880620 - 01)

PROPRIETÀ - IMMISSIONI NEL FONDO ALTRUI - TOLLERABILITÀ - APPREZZAMENTO INCENSURABILE. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - PROPRIETÀ - TUTELA - LIMITI. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - LIMITE DELLA TOLLERABILITÀ - INSUSSISTENZA. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - ELIMINAZIONE - ONEROSITÀ DEI RELATIVI ACCORGIMENTI - ATTRIBUZIONE DI UN INDENNIZZO. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - INDENNIZZO - ULTERIORE RISARCIMENTO DEI DANNI - INAMMISSIBILITÀ. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - BENI PRODUTTIVI E NON - DISTINZIONE - INESISTENZA. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - DISCIPLINA - CLASSIFICAZIONE. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - ESCLUSIVO RILIEVO DELLA SITUAZIONE ATTUALE. SENTENZA - PROVVISIONALE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO.
Stato
decisa il 1957-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880620-01

PROPRIETÀ - IMMISSIONI NEL FONDO ALTRUI - TOLLERABILITÀ - APPREZZAMENTO INCENSURABILE. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - PROPRIETÀ - TUTELA - LIMITI. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - LIMITE DELLA TOLLERABILITÀ - INSUSSISTENZA. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - ELIMINAZIONE - ONEROSITÀ DEI RELATIVI ACCORGIMENTI - ATTRIBUZIONE DI UN INDENNIZZO. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - INDENNIZZO - ULTERIORE RISARCIMENTO DEI DANNI - INAMMISSIBILITÀ. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - BENI PRODUTTIVI E NON - DISTINZIONE - INESISTENZA. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - DISCIPLINA - CLASSIFICAZIONE. PROPRIETÀ - IMMISSIONI "IN ALIENUM" - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - ESCLUSIVO RILIEVO DELLA SITUAZIONE ATTUALE. SENTENZA - PROVVISIONALE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO.

In materia di immissioni in alienum, non esiste nel codice una misura in base alla quale aritmeticamente stabilire il limite di tollerabilità delle stesse, giacché in questa materia domina il criterio di relatività e del caso per caso, essendo affidato al giudice di merito un compito moderatore ed equilibratore da esercitarsi di volta in volta, con equo e prudente apprezzamento, nel quadro delle direttive di legge, in relazione alle singole situazioni particolari e alla entità degli interessi in conflitto e tenuto altresì conto delle esigenze della convivenza sociale e della funzione sociale della proprietà. In tema di immissioni in alienum (art. 844 C.C.)la tutela rigorosa del diritto di proprieta come la potenziale forza espansiva di questa e le inerenti facoltà debbono, con equo temperamento, cedere rispetto alle esigenza della produzione sia essa industriale, agricola o di altra natura. In materia di immissioni in alienum, la direttiva di contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, dettate nel capoverso dell'art. 844 C.C. non è posta esclusivamente in funzione del giudizio di tollerabilità, quale criterio misuratore di questa (per cui, una volta stabilita l'intollerabilità, non vi sarebbe più margine per l'Esercizio del potere moderatore e regolatore del giudice), dovendosi, invece, ritenere, in relazione sia alla latitudine della potestà, conferita all'autorità giudiziaria nel predetto articolo che, soprattutto, alla ratio della disposizione, volta al fine di comporre interessi in conflitto nel quadro di una proficua coesistenza sociale e con riguardo alle esigenze della produzione, che alla predetta direttiva di contemperamento sia assegnato un campo di applicazione più vasto e che essa, quindi, possa e debba esplicarsi anche al di là del limite di rottura della normale tollerabilità. In tema di immissioni in alienum, pur essendo in linea di massima da preferire la loro eliminazione, quando ciò sia possibile, a mezzo di appositi accorgimenti tecnici, nel valutare, tuttavia, tale possibilità, non è dato prescindere dalla entità delle spese di impianto ed Esercizio dei rimedi tecnici. Pertanto, avuto, da un lato riguardo all'eventuale eccessiva onerosità di tali spese e tenuto conto, dall'altro lato, della natura, intensità ed effetti dell'emissione, non è vietato al giudice di consentire nei congrui casi, le dette immissioni contro indennità in luogo dell'imposizione allo immittente dei rimedi tecnici di eliminazione. In materia di immissione in alienum, l'attribuzione di un indennizzo commisurato alla capitalizzazione del minor reddito del fondo soggetto alle altrui immissioni esaurisce e copre (con gli interessi relativi) la limitazione di godimento del fondo suddetto in dipendenza delle immissioni medesime. Il danneggiato così indennizzato, non può, quindi, pretendere, in relazione alle immissioni, anche il risarcimento dei danni ex art. 2043 C.C. ai fini del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, in materia di immissioni in alienum, la norma prevista nell'art. 844 cod. civ. non pone nessuna distinzione fra beni produttivi e beni non produttivi, in guisa da assicurare una piu rigida tutela dei primi rispetto ai secondi, potendo esservi più beni, classificabili fra i non produttivi, in senso tecnico economico, ma che, per la funzione che assolvono, richiedono non minore salvaguardia dei beni classificabili nella prima categoria. La disciplina delle immissioni in alienum (art. 844 cod. civ.) è strutturalmente diversa da quella delle servitù Prediali ma deve piuttosto ricondursi entro lo schema del regolamento dei rapporti fra vicini anche se concretamente attuato col mezzo della giudiziale legittimazione delle immissioni contro corrispettivo; la situazione che, di conseguenza, ne deriva attiene al modo di essere ed ai limiti del dominio. L'indennizzo conseguente alle immissioni in alienum deve determinarsi sulla base di elementi concreti: non può, quindi, il giudice darsi anche carico, in Sede di Determinazione dello stesso, delle probabilità future, soltanto ipotetiche (nella specie, di un probabile futuro mutamento della destinazione dei fondi, ora agricoli, in aree edificatorie). Quando si sia in presenza di un litisconsorzio importi e a titoli autonomi, crediti particolari e distinti l'importi e a titoli autonomi, crediti particolari e distinti l'indagine circa la prova ai fini della provvisionale va distintamente condotta in relazione a ciascun credito, come separate e distinte debbono essere l'eventuale assegnazione della provvisionale e la liquidazione finale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)