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Sez. 2, Sentenza n. 1796 del 19/05/1976 (Rv. 380580 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - IMMISSIONE GIUSTIFICATA - DIRITTO AD INDENNIZZO PER LA MINORE PRODUTTIVITA DEL FONDO DELL'ATTORE - DANNI ALLA PERSONA DELLO STESSO - MEZZO ESPERIBILE - AZIONE PERSONALE EX ART 2043 COD CIV - RAPPORTO CON L'AZIONE REALE EX ART 844 COD CIV.*
Stato
decisa il 1976-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380580-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE - IMMISSIONE GIUSTIFICATA - DIRITTO AD INDENNIZZO PER LA MINORE PRODUTTIVITA DEL FONDO DELL'ATTORE - DANNI ALLA PERSONA DELLO STESSO - MEZZO ESPERIBILE - AZIONE PERSONALE EX ART 2043 COD CIV - RAPPORTO CON L'AZIONE REALE EX ART 844 COD CIV.*

Qualora un'immissione eccedente la normale tollerabilita, e cagionante pregiudizio al fondo vicino, sia ritenuta dal giudice giustificata dalle esigenze produttive e dalle necessita di una determinata zona, e, quindi, non suscettibile di essere vietata, il proprietario del fondo vicino, che agisca per la cessazione delle immissioni, con Azione reale ex art 844 cod civ, va compensato per il predetto pregiudizio con indennizzo da atto lecito, identificabile con la minor produttivita del suo fondo. In tale indennizzo non possono essere compresi gli eventuali danni che abbia subito la persona fisica del proprietario. Per questi danni, infatti, il proprietario, come qualsiasi terzo danneggiato, puo agire con Azione personale, ai sensi dell'art 2043 cod civ, invocando l'immissione come fatto illecito, a prescindere ed indipendentemente dalla sua eventuale liceita, nel senso indicato, nel rapporto di vicinato fra i fondi; trattasi, pertanto, di un'Azione autonoma e distinta, che deve essere espressamente proposta e che non puo ritenersi compresa in quella reale per l'inibizione delle immissioni. (V 111/75, mass nn 373275, 373276 e 373281; (V 3213/74, mass n 371731; (V 1077/70, mass n 346624).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)