Sez. 3, Sentenza n. 21930 del 28/10/2015 (Rv. 637565 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE | Domanda di rilascio dell'alloggio - Nullità del contratto per violazione dell'art. 26 della legge n. 513 del 1977 - Rilevabilità d'ufficio - Accoglimento della domanda per consequenziale carenza di un titolo giustificativo di godimento del bene da parte del convenuto - Ultrapetizione - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE
Nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di disporre il rilascio di un immobile per finita locazione, il giudice può rilevare la nullità del contratto, in quanto avente ad oggetto un alloggio di edilizia residenziale pubblica e stipulato in violazione dell'art. 26, comma 5, della legge n. 513 del 1977, ma, al tempo stesso, attribuire all'attore il bene della vita domandato, sul rilievo della carenza di un titolo giustificativo del godimento dello stesso da parte del convenuto, atteso che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non osta alla attribuzione all'attore del bene reclamato per ragioni giuridiche diverse da quelle dallo stesso prospettate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)