Sez. 3, Sentenza n. 4290 del 23/10/1989 (Rv. 463915 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZE - DOMANDA DEL LOCATORE DI RECESSO EX ART. 59 LEGGE 392 DEL 1978 - ACCOGLIMENTO DELLA STESSA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO E PER LA CONSEGUENZIALE CARENZA DI UN TITOLO GIUSTIFICATIVO DEL GODIMENTO DEL CONVENUTO - ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZE - DOMANDA DEL LOCATORE DI RECESSO EX ART. 59 LEGGE 392 DEL 1978 - ACCOGLIMENTO DELLA STESSA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO E PER LA CONSEGUENZIALE CARENZA DI UN TITOLO GIUSTIFICATIVO DEL GODIMENTO DEL CONVENUTO - ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
Ove il locatore agisca per il rilascio dell'immobile, adducendo la propria necessità abitativa, ed il conduttore resista, sostenendo la nullità del contratto di locazione, perché abbia ad oggetto un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica e sia stato stipulato in violazione dell'art. 26 quinto comma della legge 8 agosto 1977 n. 513, deve ritenersi consentito l'accoglimento della domanda di rilascio, in relazione al riscontro di detta nullità e della conseguenziale carenza di un titolo giustificativo del godimento del convenuto, tenendo conto che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non osta alla attribuzione all'attore del bene della vita reclamato, per ragioni giuridiche diverse da quelle dallo stesso prospettate, ancorché evincibili dalle difese dell'avversario. (V 832/83, mass n 425587).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)