Sez. U, Ordinanza n. 20340 del 21/10/2005 (Rv. 583700 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Intervento di soggetti estranei alla causa di merito - Esclusione - Legittimazione di soggetti, ancorché non costituiti, destinatari della contestazione della lite - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Il soggetto, che non abbia, anche in senso formale, la qualità di parte in causa, non può esperire il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, nè intervenire in sede di regolamento da altri proposto - tranne che nel caso in cui, benchè non si sia costituito nel giudizio "a quo", la lite gli sia stata contestata - dato che il regolamento medesimo configura un procedimento non autonomo, ma meramente strumentale ed incidentale, nel quale non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio "a quo", ovvero sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per un suo intervento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)