Sez. 2, Sentenza n. 1486 del 03/05/1969 (Rv. 340300 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - PER L'OSSERVANZA DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DISTINZIONE TRA NORME RELATIVE ALLE PARTI COMUNI E QUELLE RIFERENTESI ALLE LIMITAZIONI DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE - INSUSSISTENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - PER L'OSSERVANZA DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DISTINZIONE TRA NORME RELATIVE ALLE PARTI COMUNI E QUELLE RIFERENTESI ALLE LIMITAZIONI DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE - INSUSSISTENZA.*
L'art.1130 cod.civ. attribuisce all'amministratore il potere-dovere di curare la osservanza delle norme del regolamento di condominio, senza che possa distinguersi, al fine della legittimazione processuale del condominio nei relativi giudizi, tra norme strettamente concernenti l'uso delle parti comuni dell'edificio e norme riferentisi a limitazioni, nell'interesse generale, primario o secondario che sia, dell'uso dei piani, o porzioni di piano, di proprieta esclusiva dei singoli condomini che, eventualmente, siano state inserite nel regolamento di condominio. (V. 291-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)