diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 750 del 15/03/1973 (Rv. 362984 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - NORME DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - OSSERVANZA - POTERI DELL' AMMINISTRATORE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - DISTINZIONE TRA NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELL'USO DELLE COSE COMUNI E NORME RELATIVE A LIMITAZIONI DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362984-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - NORME DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - OSSERVANZA - POTERI DELL' AMMINISTRATORE - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - DISTINZIONE TRA NORME RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELL'USO DELLE COSE COMUNI E NORME RELATIVE A LIMITAZIONI DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE - INAMMISSIBILITA.*

L'art 1130 cod civ attribuisce all'amministratore il potere-dovere di curare l'osservanza delle norme del regolamento di condominio senza che possa distinguersi al fine della legittimazione processuale del condominio nei relativi giudizi tra norme strettamente concernenti l'uso delle parti comuni dell'edificio e norme riferentisi a limitazioni, nell'interesse comune, primario o secondario che sia, dell'uso dei piani o porzioni di piano di proprieta esclusiva dei singoli condomini, che, eventualmente risultino inserite nel regolamento. (Conf 1486/69, mass n 340300).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)