diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10288 del 23/10/1990 (Rv. 469516 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANTI L'USO DI PARTI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - VIOLAZIONE - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL'AMMINISTRATORE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1990-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469516-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANTI L'USO DI PARTI DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA - VIOLAZIONE - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELL'AMMINISTRATORE - PRESUPPOSTI.*

L'amministratore del condominio ha il potere autonomo di rappresentanza processuale dell'insieme dei condomini quando sia necessario far osservare, da parte dei singoli partecipanti, le norme contenute nel regolamento di condominio che, anche se disciplinano l'uso di parti di proprietà esclusiva, sono dettate nell'interesse comune, come quelle che, vietando di adibire gli appartamenti e le loro pertinenze ad Usi diversi da quelli specificamente previsti, tendono a tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed alla abitabilità dell'intero edificio. (V 397/89, mass n 461523; (V 2499/83, mass n 427363; (V 1486/69, mass n 340300).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)