Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 22/06/1967 (Rv. 328223 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - SEMIPLENA PROBATIO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
La delazione del giuramento suppletorio e rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, al quale spetta la valutazione degli elementi probatori raccolti, per stabilire quale delle parti abbia fornito elementi di prova maggiori e piu attendibili che integrino una semiplena probatio. Pertanto, il Sindacato della Corte di Cassazione in proposito resta circoscritto nei limiti del difetto di motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)