Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 17/10/1968 (Rv. 336356 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO - GIUDICE D'APPELLO - POTERI - LIMITI.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - DISCREZIONALITA DEL GIUDICE DI MERITO - GIUDICE D'APPELLO - POTERI - LIMITI.*
La delazione del giuramento suppletorio e rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, al quale spetta la valutazione degli elementi probatori raccolti per stabilire quale delle fonti abbia fornito elementi di prova maggiori e piu attendibili che integrino una semiplena probatio. Al giudice d'appello spetta solo il potere-dovere di esaminare, qualora sia investito della relativa questione, se il giuramento sia stato, o meno, legittimamente deferito, ma non ha facolta di disporre nuove prove in contrasto con il giuramento prestato ne quella di revocare l'ordinanza ammissiva dello stesso. (Conf., sulla prima parte, n.1506-67, mass. N. 328223 V., sulla seconda parte, n. 747-67, mass. N. 326808).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)