Sez. 5, Sentenza n. 38 del 12/01/1999 Cc. (dep. 25/01/1999) Rv. 212341 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Legge n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965 - Equiparazione della pericolosità tra i soggetti contemplati - Ragioni legislative - Conseguenze procedimentali.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione, per il disposto dell'art. 19 comma primo della Legge 22 maggio 1975 n. 152, così come modificato dall'art. 13 della Legge 3 agosto 1988 n. 327, che prevede che le disposizioni di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applichino anche alle persone indicate dall'art. 1 commi primo e secondo della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sussiste una completa equiparazione tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi da cui traggono, almeno in parte, i mezzi di vita, risultando estesa a questi ultimi la disciplina introdotta per i primi. Ne consegue che qualora venga instaurato validamente procedimento per l'applicazione di una misura relativa ad una pericolosità qualificata è ben possibile ritenere la pericolosità generica, anche se la proposta non sia stata preceduta dall'avviso - diffida del Questore, avviso che, comunque, ormai concerne soltanto la categoria residuale indicata nel comma terzo dell'art. 1 della Legge 1423/1956.
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1975 num. 152 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)