Sez. 1, Sentenza n. 4585 del 26/09/1995 Cc. (dep. 11/10/1995) Rv. 202509 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere | Presupposti di applicazione - Avviso orale del Questore - Destinatari.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere
Le disposizioni della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applicano anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, cioè a coloro di cui debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi, o che, per la condotta e il tenore di vita, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose. Il richiamo di applicazione è a tutte le disposizioni della legge n. 575 del 1965, nessuna esclusa, e quindi anche a quella che prevede la possibilità di proporre e comminare misure di prevenzione, anche se non vi sia stato il preventivo avviso del Questore, disciplinato dai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, modificato dall'art. 5 della legge n. 327 del 1988. L'avviso del Questore resta, di conseguenza, obbligatorio solo per la categoria di soggetti di cui al n. 3 dell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 ("coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica").
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/1988 num. 327 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)