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Sez. U, Sentenza n. 3101 del 02/10/1975 (Rv. 377203 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - CONSIGLIO DELL'ORDINE - CONTRADDITTORE NECESSARIO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE - OBBLIGATORIETA - MANCANZA - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - NULLITA - RILEVABILITA DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1975-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377203-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - CONSIGLIO DELL'ORDINE - CONTRADDITTORE NECESSARIO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE - OBBLIGATORIETA - MANCANZA - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - NULLITA - RILEVABILITA DI UFFICIO.*

Nel giudizio di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale forense del provvedimento adottato, in materia disciplinare, da un consiglio locale dell'ordine, quest'ultimo e contraddittore necessario e, pertanto, rientra fra 'le parti interessatè, a cui deve essere comunicata, a norma dell'art 61, ultimo comma, del RD 22 gennaio 1934, n 37, la data della seduta fissata per la discussione del ricorso. In Mancanza di tale adempimento, la decisione adottata dal consiglio nazionale forense e nulla e tale nullita, attenendo alla integrita del contraddittorio, deve essere dichiarata anche di ufficio. (Conf 954/74, mass n 368870).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)