diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 20/06/1973 (Rv. 364805 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - RICORSO PER CASSAZIONE DI UN COMUNE - AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA E RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE - DEPOSITO PRIMA DELLA DISCUSSIONE - NECESSITA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1973-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364805-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - RICORSO PER CASSAZIONE DI UN COMUNE - AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA E RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE - DEPOSITO PRIMA DELLA DISCUSSIONE - NECESSITA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione proposto da un comune se non risultano prodotte in giudizio, neppure all'atto di inizio della discussione (che rappresenta l'ultimo momento utile per la esibizione) , la deliberazione con la quale la giunta municipale abbia autorizzato il ricorso medesimo e la deliberazione di ratifica da parte del consiglio comunale. (V 1730/72, mass n 358651).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/02/1915 num. 148 art. 31, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)