Sez. 2, Sentenza n. 390 del 03/02/1975 (Rv. 373635 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
La Mancanza di autorizzazione a stare in giudizio da parte degli organi deliberanti di un ente pubblico, incidendo sulla capacita processuale del rappresentante (legitimatio ad processum), impedisce la valida Costituzione del rapporto giuridico processuale, ed e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (V 1823/73, mass n 364805).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)