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Sez. 2, Sentenza n. 390 del 03/02/1975 (Rv. 373635 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1975-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373635-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*

La Mancanza di autorizzazione a stare in giudizio da parte degli organi deliberanti di un ente pubblico, incidendo sulla capacita processuale del rappresentante (legitimatio ad processum), impedisce la valida Costituzione del rapporto giuridico processuale, ed e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (V 1823/73, mass n 364805).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)