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Sez. 1, Sentenza n. 62 del 15/01/1969 (Rv. 337899 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO - STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO - PROVA - ELEMENTI PRESUNTIVI - AMMISSIBILITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337899-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO - STATO DI INSOLVENZA DEL DEBITORE - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO - PROVA - ELEMENTI PRESUNTIVI - AMMISSIBILITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai fini dell'Azione revocatoria fallimentare, il giudizio sullo stato di insolvenza del debitore e sulla conoscenza di tale stato da parte del terzo, puo ben fondarsi su elementi presuntivi ed involge, comunque, un apprezzamento di fatto, che si sottrae al Sindacato di legittimita, se congruamente motivato e esente da vizi logici o giuridici. (V 2116-68, massima n 334274 1228-67, massima n 327729 1222-67 massima n 327720 531-67, massima n 326481).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)