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Sez. 3, Sentenza n. 18157 del 28/08/2007 (Rv. 598984 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE | Pagamento nei confronti di una persona giuridica - Offerta reale compiuta ad un impiegato della società non abilitato a ricevere le notifiche - Validità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598984-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE

Poiché, a norma dell'art. 1208, n. 1 cod. civ., l'offerta reale deve essere compiuta in favore del creditore o di chi "ha la facoltà di ricevere per lui", in caso di diritto di credito spettante ad una persona giuridica, il pagamento deve essere necessariamente ricevuto da colui che ne abbia il potere in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, poiché solo tale persona può impegnare con il suo comportamento la persona giuridica o l'associazione che rappresenta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto irrituale l'offerta formale di pagamento effettuata ad un'impiegata della società, non incaricata di ricevere le notifiche ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., la quale poteva essere considerata solo come persona addetta alla sede).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1210

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)