Sez. 5, Sentenza n. 25604 del 17/12/2010 (Rv. 615375 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Procedura del "daziato sospeso" - Caratteri - Presupposto impositivo - Obbligazione tributaria - Insorgenza - Momento - Prescrizione - Decorrenza - Accettazione della dichiarazione doganale - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, nella procedura del cd. daziato sospeso, prevista dall'art. 164 del regolamento doganale, reso con r.d. 13 febbraio 1896, n. 65 - la quale, nei casi di obiettiva incertezza circa il regime daziario applicabile (nella specie riguardo all'applicabilità nel 1992 di un regime agevolato all'importazione di merci dalla Macedonia, paese già appartenente al territorio della ex Jugoslavia), consente il rilascio, "previo deposito a garanzia", della merce sottoposta a vincolo doganale, prescindendo dal definitivo accertamento dell'obbligazione all'importazione nonché dalla sua puntuale liquidazione con relativa riscossione -, il diritto all'esazione non è differito o condizionato al momento in cui viene definitivamente liquidato il tributo, ma resta collegato a quello di insorgenza dell'obbligazione mediante l'effettuazione dell'operazione di importazione, che segna il verificarsi di tutti gli elementi costitutivi della pretesa tributaria; ne consegue che il credito tributario sarà esigibile fin dalla destinazione della merce al consumo attraverso la dichiarazione doganale e da questo momento decorrerà anche il termine di prescrizione previsto dall'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1896 num. 65 art. 164, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)