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Sez. L, Ordinanza n. 2166 del 01/02/2021 (Rv. 660353 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazione assistenziale - Morte dell'invalido in epoca anteriore all'accertamento dell'inabilità - Trasmissione in via ereditaria - Accertamento in sede giudiziaria - Nuova domanda in sede amministrativa - Necessità - Esclusione - Previsione dell’art. 1, comma 8, del d.P.R. n.698 del 1994 - Rilevanza solo sul piano amministrativo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660353-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il diritto alle prestazioni assistenziali dovute agli invalidi civili nasce sulla base della domanda amministrativa e dei presupposti normativamente previsti, trasmettendosi in via ereditaria anche in caso di morte dell'assistibile antecedente all'accertamento del diritto. Ne consegue che, in caso di mancato riconoscimento della prestazione in via amministrativa, gli eredi possono agire in giudizio senza necessità di presentare una nuova istanza alla P.A., restando irrilevante che l'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994 preveda, in caso di morte del richiedente, che gli eredi sottopongano alle commissioni mediche istanza di definizione del procedimento, trattandosi di disciplina che, lungi dall'introdurre una nuova condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, esaurisce i propri effetti nell'ambito del procedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: DPR 21/09/1994 num. 698 art. 1 com. 8, Costituzione art. 24, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 com. 5 CORTE COST., Legge 13/12/1986 num. 912 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)