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Sez. L - , Sentenza n. 9875 del 09/04/2019 (Rv. 653456 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Esenzione in caso di soccombenza - Giudizio iniziato o proseguito dagli eredi dell’invalido - Condizioni reddituali rilevanti - Degli eredi - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653456-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

In tema di esenzione dal pagamento delle spese processuali nei procedimenti per prestazioni previdenziali o assistenziali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, allorché il giudizio per il conseguimento della prestazione (nella specie, di invalidità civile) sia iniziato o proseguito dagli eredi del beneficiario, i quali pure assumono la qualità di parte nel processo, è alle loro condizioni reddituali che si deve fare riferimento per stabilire se, in caso di soccombenza, essi abbiano o meno diritto all'esenzione, in coerenza con la "ratio" della disposizione attualmente vigente, volta a contemperare il diritto del cittadino non abbiente di far valere il suo diritto alla prestazione previdenziale senza che il rischio del processo, apparendogli troppo gravoso, possa distoglierlo dal far valere una fondata pretesa ad una prestazione previdenziale o assistenziale, con l'interesse generale al contenimento della spesa pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 11 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)