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Sez. 1, Sentenza n. 3756 del 22/06/1985 (Rv. 441338 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ - CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE COL COMUNE - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DI UN PROGETTO EDIFICATORIO - TUTELA ESCLUSIVA DI INTERESSI GENERALI - INSUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441338-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ - CONSIGLIERE COMUNALE - LITE PENDENTE COL COMUNE - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DI UN PROGETTO EDIFICATORIO - TUTELA ESCLUSIVA DI INTERESSI GENERALI - INSUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITÀ.*

L'art. 3 ultimo comma della legge 23 aprile 1981 n. 154, secondo il quale l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile od amministrativa con il comune, non sussiste in relazione ai fatti connessi con l'Esercizio del mandato, va inteso come riferito non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del consigliere, ma anche a quelle in cui detto amministratore non faccia valere interessi personali e privati, ma interessi della collettività. Pertanto, qualora il consigliere comunale impugni davanti al tribunale amministrativo una deliberazione municipale di approvazione di un progetto edificatorio, deve escludersi, in applicazione della citata norma, una situazione d'incompatibilità per lite pendente (e deve quindi negarsi una ragione di decadenza dalla carica), ove risulti che l'impugnazione medesima sia proposta a tutela esclusivamente di interessi generali, quali quelli attinenti al diritto alla salute ed all'integrità dell'ambiente.*

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)