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Sez. 1, Sentenza n. 12627 del 17/12/1998 (Rv. 521716 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Rispetto alla carica di consigliere comunale - Disciplina ex art. 3 della legge n. 154 del 1983 - Portata - Limiti - Azione intrapresa nei confronti dell'eletto, per irregolarità nelle scelte effettuate nella suddetta qualità - Normativa ex art. 3, comma terzo - Portata - Limiti.
Stato
decisa il 1998-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521716-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

L'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, in caso di pendenza di controversia civile od amministrativa con il comune, ai sensi dell'art. 3, primo comma n. 4 della legge n. 154 del 1981, trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare, all'esterno, sospetti al riguardo, e, quindi risponde ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di detta eventualità. A sua volta, il terzo comma del medesimo art. 3, escludendo dall'area dell'incompatibilità la lite che insorga su atti connessi con l'esercizio del mandato, chiarisce che il conflitto produttivo di tale incompatibilità è quello che contrapponga le posizioni personali e private del mandatario alle posizioni generali e pubbliche del mandante, non quello che insorga sulla effettiva - o meno - rispondenza al bene della collettività, di comportamenti che siano stati posti in essere in base alla delega, e presentino un contenuto ad essa riconducibile.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)