Sez. 1, Sentenza n. 4885 del 06/07/2000 Cc. (dep. 09/08/2000) Rv. 216916 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Legittimo impedimento a comparire del difensore -Ius superveniens: legge n. 479 del 1999 - Rilevanza ai fini del rinvio - Esclusione - Fondamento.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, che si svolge secondo il rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., nel quale la presenza del difensore è facoltativa, non assume rilevanza, ai fini di eventuale rinvio, il suo impedimento; né quest'ultimo può essere fatto valere a norma dell'art. 420-ter cod. proc. pen., introdotto dall'art. 19 della legge n. 479 del 1999 in tema di legittimo impedimento a comparire, che opera nell'ambito dell'udienza preliminare ed è richiamato per il dibattimento dall'art. 484, comma 2-bis, stesso codice, ma nulla statuisce per il procedimento camerale regolato dal citato art. 127, in conformità del carattere discrezionale delle scelte legislative concernenti i diversi livelli di garanzie difensive da assicurare nelle varie procedure.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 com. 2 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 484 com. 2 n. 2 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)